In risposta alle polemiche, da palazzo Chigi anticipano che la multa di cento euro per gli ultracinquantenni senza vaccino non è l’unica sanzione prevista nel decreto legge approvato mercoledì. Per chi non è vaccinato scatta la sospensione dal lavoro, mentre valgono le sanzioni da 400 a 1000 euro già previste per tutti i cittadini, a prescindere dall’età, in caso di violazione dell’obbligo di green pass o super green pass per l’accesso a servizi, attività, mezzi di trasporto
Cento euro di multa una tantum, irrogati dall’Agenzia delle entrate, per gli ultracinquantenni che dal 1° febbraio in poi risulteranno ancora senza nemmeno una dose di vaccino anti-Covid. È questa l’unica sanzione per la violazione dell’obbligo vaccinale, introdotto per la prima volta in modo generalizzato per una specfica fascia d’età dal decreto-legge approvato mercoledì in Consiglio dei ministri, che è stato da poco inviato alla Ragioneria generale dello Stato per la bollinatura (il visto di conformità finanziaria) e subito dopo verrà firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale che potrebbe arrivare in nottata. Una minaccia, quella dei cento euro di multa, che appare piuttosto blanda, tanto che numerosi scienziati la giudicano del tutto inadeguata a convincere i no vax più incalliti.
In risposta alle polemiche, però, da palazzo Chigi anticipano che non si tratta dell’unica sanzione prevista: per i lavoratori ultracinquantenni sprovvisti di super green pass (che si ottiene con vaccino o guarigione) dal 15 febbraio scatta anche la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo (mentre il datore di lavoro che non controlla rischia da 400 a 1000 euro). La sanzione raddoppiata se la violazione è reiterata. Inoltre valgono le sanzioni da 400 a 1000 euro già previste per tutti i cittadini, a prescindere dall’età, in caso di violazione dell’obbligo di green pass o super green pass per l’accesso a servizi, attività, mezzi di trasporto. Con le modifiche introdotte in Cdm, basterà il pass base, ottenibile anche con un tampone, per andare dal parrucchiere, dal barbiere e dall’estetista (dal 20 gennaio), o in un ufficio pubblico, in un negozio o per poter usufruire dei servizi postali, bancari e finanziari (dal 1° febbraio). Sarà definito con un Decreto del presidente del Consiglio, invece, l’elenco delle attività “necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” (es. alimentari), a cui si potrà ancora accedere senza alcun certificato.
La sanzione agli over 50 senza dose sarà inflitta dall’Agenzia delle entrate incrociando – a partire dal 1° febbraio – i dati della gente residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali, mentre non è escluso un rafforzamento dei controlli a campione da parte delle forze di polizia. L’obbligo del super pass per lavorare scatterà invece solo dal 15 febbraio: un mese di tempo per dare a tutti, come già avvenuto per altre categorie, la possibilità di prenotare la dose e ottenere il pass, che viene rilasciato 15 giorni dopo la prima somministrazione. Dunque chi non si è ancora vaccinato dovrà fare la prima dose entro il 31 gennaio in modo da ottenere il pass rafforzato per lavorare. Ed è proprio nell’ottica di facilitare l’immunizzazione per questa fascia d’età che le Regioni predisporranno delle corsie preferenziali negli hub e nelle farmacie.
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di F. Q.
www.ilfattoquotidiano.it
2022-01-07 21:43:53 ,