Avrebbe lavorato per una decina di anni senza mai riposarsi e per questo motivo aveva chiesto i danni per il troppo stress causato dalla sua attività di vigile urbano: agente della polizia locale aveva fatto causa contro il Comune di Scafati ma il suo ricorso è stato respinto in tutti e tre i gradi di giudizio e ora la sentenza diventa definitiva. Per i giudici del palazzaccio romano il danno non è provato oltre al fatto “che ha ricevuto gli straordinari”. L’ex agente della Polizia Municipale aveva fatto causa all’Ente di Palazzo Mayer per vedersi riconosciuto il danno di natura non patrimoniale, cosiddetto “danno biologico”, che sussiste nella circostanza in cui un soggetto sia stato leso nell’integrità fisica o psichica. La domanda fu ritenuta infondata in primis dal Tribunale di Nocera Inferiore e poi dalla Corte di Appello di Salerno. E dal giudizio del secondo grado si è arrivati alla Suprema Corte che ha confermato quanto deciso dall’appello. La decisione della Corte territoriale di respingere la richiesta di risarcimento danni discendeva dall’aver ritenuto la pretesa infondata in quanto avanzata, da un lato, prescindendo del tutto dalla disciplina contrattuale collettiva che, nell’introdurre una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, remunera la prestazione del personale in turno per l’erogazione di servizi da garantire con continuità già tenendo conto della maggiore penosità della stessa e, dall’altro, giacché l’ex vigile urbano non aveva provato uno specifico danno conseguente a tale modalità di impiego rispetto alla denunciata usura psico- fisica. “La Corte territoriale- scrive la Cassazione del motivare la propria decisione di rigetto del ricorso-, pienamente consapevole dell’essere la domanda rivolta al riconoscimento del risarcimento del danno connesso alla prestazione di lavoro oltre il sesto giorno consecutivo considerata in sé, ovvero in relazione alla maggiore penosità che vi si riconnette per il solo fatto di averla svolta, si è attenuta all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte – hanno stabilito i giudici ermellini- che, a fronte del semplice ritardo della pausa di riposo, ammette la compensazione del pregiudizio che ne consegue con il riconoscimento di maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale”. La decisione di rigettare il ricorso arriva dopo un episodio simile avvenuto a inizio di quest’anno quando un altro agente della polizia locale aveva deciso di chiedere i danni per aver lavorato sette giorni su sette con l’ente di Palazzo Mayer. Anche in quel caso all’agente non gli fu riconosciuto il danno biologico” nonostante- a suo dire- quelle mansioni lo avessero leso nell’integrità fisica e psichica.
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di Mario Memoli
www.metropolisweb.it
2022-08-07 05:00:45 ,