Altra novità – ma questa in negativo – riguarda le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e pmi innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in startup e pmi innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’speculazione nel tempo. Queste plusvalenze, al ricorrere delle condizioni, potranno ora contare solo sulla detrazione o deduzione del 30% e non anche di quella de minimis (quella del 50%, vista sopra).
Ricordiamo che la condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di pmi innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni.
Le nuove norme aggiungono una ulteriore condizione per divertirsi dell’esenzione, e piuttosto che le pmi innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 3 dell’articolo 21 del regolamento euroopeo 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, detto GBER – General Block Exemption Regulation, per esempio che non siamo sul mercato da più di 10 anni. Per fuggire abusi fiscali sono introdotti alcuni limiti all’attuale possibilità di esenzione fiscale delle plusvalenze realizzate dalla cessione di quote in start up e reinvestite in altre start up.
Capital gain
I redditi da capitale (il capital gain) percepiti dalle persone fisiche, che derivano dalla partecipazione a fondi o organismi di speculazione collettivo del risparmio che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più startup o pmi innovative, sono esentati dall’imposizione. La legge innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di speculazione semplice (Sis), con l’obiettivo di aumentare il numero di soggetti che possono operare come Sis, ossia veicoli che investono solamente nelle pmi non quotate su mercati regolamentati, o in società che si trovano nella fase di sperimentazione (seed financing), costituzione (startup financing) e attacco dell’attività (early stage financing).
Le novità introdotte dal Senato
Nel corso dell’esame al Senato, in primo luogo, è stata modificata la controllo del patrimonio destinato, volta ad ampliarne le facoltà operative per sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche. Al fine di promuovere la esame applicata e l’innovazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabiliti con decreto del incarico della Università i criteri, i requisiti e le modalità di lapide dei laboratori di esame pubblici e privati in apposita sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche.