Una norma penale più puntuale e senza rischi di incostituzionalità. Una nuova e più articolata disciplina della fase transitoria della riforma Cartabia del processo penale. Cambia così il decreto legge, il primo del Governo Meloni, su rave, processo penale ed ergastolo ostativo. Il ministero della Giustizia rompe infatti gli indugi e formalizza le correzioni a misure assai controverse.
Norma penale più precisa
Il primo intervento è sull’introduzione del nuovo reato per contrastare forme di raduno pubbliche con pericolo per l’ordine pubblico. Una disposizione molto contestata e considerata suscettibile di una lettura, in assenza di distinzioni e precisazioni, in contrasto con la libertà di riunione pubblica assicurata dalla Costituzione. Ora il ministero della Giustizia ne circoscrive innanzitutto il perimetro di rilevanza penale, limitandolo alla condotta di chi organizza o promuove un raduno musicale o per intrattenimento con invasione di terreni o edifici, con pericolo concreto per la salute o l’incolumità pubblica. Determinante la violazione delle norme in materia di stupefacenti e di sicurezza e igiene degli spettacoli. Cancellato anche il riferimento alla partecipazione di più di 50 persone.
Carcere e confisca
“In questo modo – spiega il ministero della Giustizia -, la condotta illecita risulta ora riferita a situazioni precise, compiutamente definite, nei loro tratti di offensività, rispetto ai quali si giustifica il maggiore rigore sanzionatorio”. Maggiore rigore che si riflette nella misura della pena, che resta compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 6 anni di reclusione, “forchetta” punitiva che continua a legittimare anche l’effettuazione di intercettazioni, se ritenute necessarie dalle forze investigative. A elevare poi la forza deterrente della norma è sempre prevista un’ampia confisca, sia del prodotto o del profitto del reato, sia delle cose funzionali alla sua commissione.
Per la riforma Cartabia entrata in vigore soft
Ma gli emendamenti della Giustizia intervengono anche diffusamente sul nuovo processo penale, la cui entrata in vigore il decreto legge ha rinviato al 30 dicembre. Viene così prevista una fase transitoria per le più significative novità, quelle che più avrebbero messo in difficoltà soprattutto le Procure, netto era stato un documento di tutti Procuratori generali in questo senso, senza indicazioni chiare per la loro attuazione. Si interviene così sulle nuove condizioni di procedibilità, da ufficio a querela, per una serie di reati (in primo luogo il furto), sui nuovi termini di durata e di proroga delle indagini preliminari, chiarendo che si applicheranno solo ai nuovi fascicoli, sulle sentenze di non luogo a procedere e sull’udienza precedente al dibattimento.
Assente l’ergastolo ostativo
Resta fuori dagli emendamenti del ministero il terzo capitolo del decreto sul fronte giustizia, le misure sull’ergastolo ostativo e sulle condizioni alle quali anche i condannati per alcuni gravi reati, che non collaborano con la magistratura e forze dell’ordine, possono comunque accedere ai benefici carcerari. Sarà il fronte parlamentare, in commissione Giustizia al Senato, dove si voterà martedì prossimo, a sciogliere (forse) i nodi rimasti.