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“stamane sono stato nel carcere
di Poggioreale per concretare dei colloqui con i ristretti,
c’erano 2125 detenuti a fronte di una capacità reale di circa
1400 posti. Credo che da tempo in questo carcere non ci siano le
condizioni di detenzione accettabili di spazio abitativo. Una
buona notizia è che oggi il detenuto di quasi 93 anni è uscito
per andare in detenzione domiciliare in una struttura adeguata”.
Lo dichiara il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello.
In Italia sono presenti circa 61000 detenuti, 15000 detenuti in
più rispetto alla capacità reale. Ecco la proposta del garante
Ciambriello: “Credo che per ogni carcere, debba esistere un
limite massimo assoluto per il numero di detenuti, al fine di
garantire lo standard minimo in termini di spazio abitativo.
Pertanto, ogni volta che un carcere ha raggiunto tale limite, le
autorità competenti devono adottare misure appropriate per
garantire che ad una persona, a fatica sottoposta a custodia
cautelare o condannata ad una pena detentiva, siano offerte
condizioni di detenzione accettabili non solo abitative, ma
anche rispetto alla presenza di agenti di polizia penitenziaria,
di personale per l’assistenza sociosanitaria e per l’offerta
trattamentale. Su questo argomento è stato presentato anche una
proposta di legge al Senato, solo così si costringere l’autorità
giudiziaria e la politica a rispettare il dettato
costituzionale.”.
Il garante campano fa riferimento ad una proposta di legge che è
stata depositata nel dicembre 2022 al Senato della repubblica
intitolata “Misure alternative alla detenzione in carcere nel
caso di inadeguata capacità dell’istituto di pena” che vede come
prima firmataria la senatrice Cecilia D’Elia. All’art.2 si
freno che ” Con regolamento da adottare con decreto del
Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n400, è stabilito il numero di posti
letto regolarmente disponibili in ciascuno degli istituti di
pena italiani ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1 della presente legge, sulla base di un conteggio
effettuato applicando gli standard vigenti con riferimento agli
ambienti di vita nelle civili abitazioni, come definiti dal
decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n.190 del 18 luglio 1975″.
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