Prescrizione: le scadenze per appello e Cassazione
Dopo la sentenza di primo grado la prescrizione cessa di decorrere sia per gli assolti che per i condannati, ma da quel momento scattano per i processi d’appello e in Cassazione tempi tassativi superati i quali viene dichiarata l’improcedibilit: due anni per il secondo grado e un anno per il giudizio di legittimit. Tuttavia, per reati gravi come mafia, terrorismo, droga e anche la corruzione, cos come per procedimenti particolarmente complessi, i termini di durata massima possono essere prorogati fino a tre anni in appello e un anno e mezzo in Cassazione. Il decorso dei termini per l’improcedibilit viene sospeso con gli stessi criteri utilizzati ora per interrompere il decorso della prescrizione, in modo da evitare manovre dilatorie; in caso di stop al procedimento penale il giudice civile pu ugualmente decidere su eventuali risarcimenti in favore delle parti lese.
Rinvio a giudizio: a processo se si prevede la condanna
La richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero — e la conseguente decisione del giudice dell’udienza preliminare — dovr avvenire sulla base di una ragionevole previsione di condanna dell’imputato, e non pi, come ora, quando ci sono elementi che consentono di sostenere l’accusa in giudizio. Questa modifica viene introdotta sulla base di una quota di assoluzioni in primo grado considerata molto alta: circa il 40% dei processi finisce con l’assoluzione degli imputati. Inoltre, a fronte di uno scarno 10% di proscioglimenti durante l’udienza preliminare, si propone di limitare quell’udienza filtro a reati di particolare gravit, aumentando le ipotesi di citazione diretta a giudizio. I tempi dell’indagine preliminare vengono rimodulati sulla base della gravit dei reati, e in caso di stallo il gip pu chiedere al pm di prendere una decisione.
Dopo le sentenze: i limiti al ricorso in secondo grado
Si confermano le proposte contenute nel disegno di legge presentato dall’ex ministro Bonafede al tempo del governo Conte 2 su piccole limitazioni all’appello delle sentenze di primo grado per esempio dopo un proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria. Resta la possibilit di proporre appello nelle altre sentenze, sia di condanna che di assoluzione, da parte del pm e dell’imputato; tuttavia vengono recepite dalla legge le cause di inammissibilit per motivi troppo generici e non specifici gi sancite dalla Cassazione. Per garantire che l’esercizio dell’azione penale risponda a principi di efficacia ed efficienza, le Procure devono indicare le loro priorit, in maniera trasparente e predeterminata, nei progetti organizzativi da sottoporre al Consiglio superiore della magistratura, nell’ambito dei criteri generali individuati con legge dal Parlamento.
Riduzione dei tempi: pi spazio a riti speciali e alternativi
Per ridurre la durata dei tempi dei processi, viene aumentata la possibilit di ricorrere a riti speciali o alternativi. Si prevede che il patteggiamento allargato a pene detentive superiori a due anni venga esteso alle pene accessorie e alla loro durata, nonch alle confische facoltative, al loro oggetto ed ammontare. La riduzione di pena (attualmente di un terzo) per chi sceglie il giudizio abbreviato viene applicata per un ulteriore sesto se l’imputato rinuncia all’impugnazione della sentenza. Nel caso del cambiamento di uno o pi giudici di un collegio, le testimonianze videoregistrate non dovranno essere ripetute, se non per specifiche esigenze. La digitalizzazione del processo viene incentivata sulla base di quanto gi accade nel processo civile, ad esempio introducendo la possibilit del deposito degli atti e le notificazioni per via telematica, per garantire una ulteriore accelerazione dei tempi.
9 luglio 2021 (modifica il 9 luglio 2021 | 09:30)
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