In Vaticano arriva il “whistleblowing”, la denuncia riservata di fatti di corruzione o malversazione in materia di appalti, transazioni e alienazioni, gestione finanziaria, casi di corruzione e frode.
La convenzione Onu e il regolamento
Questo istituto fa parte dell’ordinamento giuridico vaticano da quando la Santa Sede, nel 2016, ha aderito alla convenzione Onu contro la corruzione. Ma oggi è stata pubblicata la procedura in materia di segnalazioni all’Ufficio del Revisore Generale, che “faciliterà la diffusione della conoscenza e l’utilizzazione dell’istituto del whistleblowing”. Il Revisore generale è l’ufficio che, insieme allo Ior, ha ad esempio segnalato alla magistratura vaticana la compravendita-truffa di un palazzo di Londra costata al cardinale Angelo Becciu una condanna in primo grado.
“Passo avanti per le riforme di Francesco”
“Con l’emanazione della procedura “whistleblowing le riforme economiche volute da Papa Francesco sin dall’inizio del suo pontificato, tese a garantire trasparenza e miranti a combattere la corruzione, fanno un ulteriore passo in avanti”, dichiara il Revisore Generale, Alessandro Cassinis Righini. “La procedura darà ancora maggiore impulso alle segnalazioni, già pervenute all’Ufficio del Revisore Generale negli anni scorsi, rendendo più facile, specie con il canale elettronico, l’invio delle stesse”.
Via mail o di persona
In base alla costituzione apostolica Praedicate Evangelium l’ufficio del Revisore Generale è destinatario di segnalazioni su situazioni particolari connesse ad anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode. La procedura, ora, stabilisce che le segnalazioni – non anonime – possano essere presentate in forma scritta, avvalendosi di una casella di posta dedicata [email protected] o tramite lettera riservata indirizzata al Revisore Generale. Sono possibili anche le segnalazioni orali, su richiesta della persona che intende fare la segnalazione: si potrà realizzare attraverso un incontro diretto o mediante videoconferenza con il Revisore Generale. Il quale, da parte sua, custodisce la confidenzialità, l’integrità e la sicurezza delle segnalazioni e garantisce che l’identità della persona che presenta una segnalazione (il cosiddetto whistleblower) possa essere rivelata soltanto all’autorità giudiziaria quando quest’ultima ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria. Inoltre viene precisato che la segnalazione di attività anomale fatte in buona fede al Revisore Generale non produce alcuna responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di eventuali altri vincoli alla divulgazione che siano dettati da disposizioni di legge, amministrative o contrattuali. Le segnalazioni non dovranno invece riguardare lamentele di carattere personale di chi fa la segnalazione, o rivendicazioni che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o colleghi per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure vigenti. Nella normativa viene poi ribadito che alle segnalazioni anonime non viene dato alcun seguito.
L’autorità anticorruzione
La procedura chiarisce “l’ambito delle segnalazioni ammissibili e quelle escluse, nonché il fatto che tra i soggetti legittimati siano ricompresi anche coloro che legittimamente intrattengono rapporti economici con la Santa Sede e con lo Stato Città del Vaticano”, afferma il Revisore generale. “Appare così sempre più chiara l’organicità delle riforme economiche, a partire dalle norme sui contratti pubblici recentemente emendata e che già attribuisce all’Ufficio del Revisore Generale un ruolo di controllo, insieme ad altri organismi della Santa Sede e dello Stato, proprio in virtù del suo ruolo di Autorità anticorruzione”.
[email protected] (Redazione Repubblica.it) , 2024-01-24 15:09:43 ,www.repubblica.it