Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge con la nuova stretta anti Covid, che prevede il Super green pass per gli over 50 sul posto di lavoro e l’obbligo vaccinale per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro. Dal testo è invece venuta meno la misura che prevedeva di esibire il passaporto vaccinale rafforzato per accedere a servizi e negozi, dopo l’alzata di scudi in Cdm della Lega.
Per andare in banca, dal parrucchiere o dall’estetista o nei centri commerciali sarà comunque necessario il green pass semplice, ovvero l’obbligo – finora non previsto – di essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone negativo.
Il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è terminato dopo circa due ore e mezzo.
TUTTE LE MISURE – Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione, spiega Palazzo Chigi.
OBBLIGO VACCINO PER OVER 50 – Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età” si legge nella bozza del decreto.
“L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dall’immunizzazione anti SARS-CoV-2; in tali casi l’immunizzazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento dell’immunizzazione. L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022″.
I lavoratori over 50 non in possesso del Super green pass, si legge nella bozza del decreto, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Per i giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Per le violazioni sul Super green pass per i lavoratori over 50 “la sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.
QUANDO IL GREEN PASS BASE – Servizi alla persona, tra gli altri parrucchieri ed estetiste, ma anche pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, “fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”. Con le nuove misure varate dal governo per accedere a questi servizi sarà necessario il Green pass base, dunque essere vaccinati, guariti dal Covid oppure mostrare l’esito negativo di un tampone. Un’ulteriore stretta per accelerare sulle vaccinazioni.
SMART WORKING – Il Consiglio dei ministri, rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm, “è stato informato dal Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il ministro del Lavoro una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile”.
SCUOLA – Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole. Per i più piccoli, ovvero per la scuola dell’infanzia, già in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. Alle elementari, invece, con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la Dad per la durata di dieci giorni.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di I e II grado, dunque medie, licei, istituti tecnici etc. etc., fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la Dad per dieci giorni.
[email protected] (Web Info) 2022-01-05 18:11:00
Adnkronos – Cronaca
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