Obbligo vaccinale over 50, non solo prima dose ma anche per la terza- Corriere.it

Obbligo vaccinale over 50, non solo prima dose ma anche per la terza- Corriere.it

Obbligo vaccinale over 50, non solo prima dose ma anche per la terza- Corriere.it


di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini

Nel provvedimento in vigore da oggi la norma valida dall’8 gennaio al 15 giugno 2022

L’obbligo vaccinale per gli over 50 durer dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022. E riguarder anche il richiamo e la dose booster. Lo prevede il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in vigore da oggi, 8 gennaio 2022, che prevede il rischio della sanzione a partire dal 1 febbraio 2022 e l’obbligo sui luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.

Le date

Secondo il testo del decreto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonch ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di et.

A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.

Dalla prima dose al booster

Nel provvedimento viene specificato che per obbligo vaccinale si intende anche richiamo o booster, non soltanto la prima dose. E infatti chiarito che sono obbligati:

i soggetti che alla data del 1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

i soggetti che a decorrere dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

i soggetti che a decorrere dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validit delle certificazioni verdi COVID19.

Dal 1 febbraio il green pass rafforzato ha validit sei mesi.

Le sanzioni

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento.

vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale.
La violazione delle norme da parte dei lavoratori prevede la sanzione amministrativa con pagamento da 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

– I lavoratori che non comunicano di non essere in possesso del green pass o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

– Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione n altro compenso o emolumento.

8 gennaio 2022 (modifica il 8 gennaio 2022 | 17:25)



Source link

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini , 2022-01-08 16:15:18
www.corriere.it

Previous Allo stadio solo 5.000 spettatori il 16 e il 23 gennaio

Leave Your Comment