Decenni di battaglie delle donne, una condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo (2014) e una sentenza della Corte costituzionale (2016) non sono bastate per spingere il Parlamento ad archiviare la concezione patriarcale della famiglia e allineare l’Italia agli altri Paesi europei. Nella scorsa legislatura la Camera aveva approvato un testo, poi licenziato dalla commissione giustizia del Senato ma mai stato esaminato dall’Assemblea. Quindi finito in un nulla di fatto.
Così è stata proprio la Consulta a dichiarare illeggitima l’attribuzione automatica ai figli del cognome paterno: d’ora in avanti ai neonati sarà assegnato il cognome di entrambi i genitori o anche solo quello della madre. Spetta però ora a Camera e Senato, sottolineano i giudici costituzionali, «regolare tutti gli aspetti connessi» alla decisione, cioè scrivere la disciplina di dettaglio.
Le proposte al Senato: verso un testo unificato
Per una disciplina organica sulla materia si ripartirà dai testi depositati in commissione Giustizia a Palazzo Madama. Che, prima del “sorpasso” della Consulta, stava compiendo un ciclo di audizioni sui disegni di legge sul doppio cognome presentati sin dall’inizio della legislatura da quasi tutti i partiti. Dalle proposte dovrà uscire un testo unificato. Ma intanto si può vedere quali soluzioni che i senatori propongono per i diversi aspetti del tema. Restano nodi da risolvere: uno su tutti è la retoattività della norma.
Doppio cognome: genitori coniugati
Le proposte di legge (in totale sei) che modificano la disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli intervengono innanzittutto sull’aspetto già modificato dalla Consulta: la possibilità per i genitori coiniugati di attribuire al figlio il cognome del padre, quello della madre o il cognome di entrambi. In questo ultimo caso l’ordine deve essere concordato tra i genitori. Per la Consulta in mancanza di un’intesa «resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico». Nei disegni di legge si indica come soluzione l’ordine alfabetico.
Figli nati fuori dal matrimonio
La stessa regola – punto sul quale c’è convergenza tra le proposte – si applica per il figlio nato fuori dal matrimonio che venga riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Se invece il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome. Nel caso in cui riconoscimento da parte dell’altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo ma solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo, nonché del figlio stesso se già ha compiuto 14 anni.