Presentata in Cassazione una proposta di iniziativa popolare. «È una barbarie sul corpo della donna ed è un business di 6 miliardi di euro all’anno nel mondo»
Il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando davanti alla Corte di Cassazione, ha annunciato di aver presentato una proposta di legge popolare contro l’utero in affitto e la maternità surrogata: «Oggi è una bella giornata – ha detto – perché abbiamo presentato, assieme a numerose associazioni che si occupano di famiglie, una proposta di legge popolare su cui raccoglieremo le firme di tutti e in tutta Italia contro l’utero in affitto e la maternità surrogata, la donna usata come oggetto e i bimbi venduti come merce scegliendo i colori degli occhi». Per Salvini «è una barbarie sul corpo della donna ed è un business di 6 miliardi di euro all’anno nel mondo, che va fermato in ogni maniere possibile».
La raccolta di firme
Per il segretario, «anche in Ucraina ci sono forse centinaia di madri surrogate e di bambini che aspettano l’acquirente». La Lega ha già presentato un disegno di legge in Parlamento, «dove sappiamo che c’è gente che la pensa in maniera diversa, allora saranno i cittadini a darci manforte», spiega Salvini, che spera che il provvedimento vada avanti attraverso la raccolta di firme. L’iniziativa di legge popolare, regolata dall’articolo 71 della Costituzione, è un istituto di democrazia diretta che prevede che si possa presentare in Parlamento una proposta di legge corredata da 50 mila firme. La raccolta inizierà ufficialmente dopo Pasqua, fa sapere l’ufficio stampa della Lega.
Cosa dice la legge
La Corte Costituzionale ha sollecitato nel marzo dello scorso anno il legislatore a intervenire. L’ordinamento italiano vieta e sanziona penalmente qualsiasi ricorso alla maternità surrogata (art. 12, 6° comma, legge n. 40/2004 recante norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita). Queste condotte costituiscono reato, punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600mila a 1 milione di euro.Ma cosa dice la legge sulla gestazione per altri e tutte le fattispecie di maternità surrogata? Troppo poco, secondo la Consulta, perché non garantisce in modo adeguato i diritti dei nati da maternità surrogata e non riconosce il legame giuridico tra il bimbo e la coppia che se ne prende cura, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. E i problemi aumentano quando si tratta di coppie omosessuali. Escludendo quindi la possibilità di trascrivere le sentenze straniere di riconoscimento della filiazione, la Consulta chiede che sia il legislatore a porre mano ad una speciale procedura di adozione per consentire la tutela del diritto del minore. Sette anni fa il tema era tornato alla ribalta per la posizione rigorosa di «Se non ora quando», che era stata oggetto di polemiche e dibattito (qui l’approfondimento della 27esima ora: Libere di donare, ma alcuni paletti sono necessari) .
«Punire chi aggira i divieti»
Ora la Lega chiede che sia approvata una norma specifica sull’argomento che vieti qualsiasi forma di aggiramento delle norme: «Il testo vuole introdurre nel Codice Penale una nuova fattispecie di reato per contrastare la pratica, sanzionando chi, in qualsiasi forma, la commissiona, realizza, organizza o pubblicizza — spiega Simona Baldassarre, europarlamentare e Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega —. Chiediamo la condanna anche per chi si reca all’estero per aggirare i divieti nazionali, e un’attenzione particolare alla tutela del bambino già nato da maternità surrogata, per cui deve intervenire il Tribunale dei minori ai fini dell’adozione».
La maternità surrogata
La maternità surrogata è una gestazione «per conto terzi» e, per questo, viene comunemente definita «utero in affitto». Consiste in una forma di procreazione assistita, in cui una donna viene fecondata (in modo naturale oppure con l’impianto di un ovulo) e accoglie in grembo il nascituro, con l’accordo di consegnarlo, quando verrà alla luce, alla coppia (o al singolo) che le aveva commissionato l’incarico e che, in questo modo, riceve un figlio. Coinvolge diversi soggetti: una coppia di committenti (ma anche una persona sola); la madre biologica che accetta (gratuitamente o dietro compenso) di prestare il proprio utero; il bambino che nasce; l’eventuale donatore del seme, che sarà il padre biologico del bambino; la madre genetica, nel caso in cui ci sia stata donazione dell’ovulo. Il divieto normativo viene aggirato all’estero, dove le leggi sono diverse. Il punto centrale, come ha sottolineato la Corte costituzionale , è quello dei diritti del bambino e, di conseguenza, dei modi in cui deve esprimersi il rapporto, non solo giuridico ma anche affettivo e relazionale, con i suoi genitori.
12 aprile 2022 (modifica il 12 aprile 2022 | 16:12)
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Valentina Santarpia , 2022-04-12 14:12:48
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