come cambiano i due articoli- Corriere.it

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di Adriana Logroscino

L’ok definitivo arrivato dall’aula della Camera. Le modifiche interessano due articoli e introducono anche il principio di perseguire attraverso la tutela ambientale l’interesse delle future generazioni

La salvaguardia dell’ambiente entrata tra i principi fondamentali della Costituzione marted, con il voto che ha concluso il lungo iter di approvazione della proposta di legge costituzionale. Le modifiche, che interessano due articoli, introducono anche il principio di perseguire attraverso la tutela ambientale l’interesse delle future generazioni. E incidono direttamente sullo Statuto delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela degli animali.

Il voto in aula

L’ok definitivo arrivato dall’aula della Camera dopo che il provvedimento aveva superato la doppia lettura dei due rami del Parlamento – con un pausa di sei mesi – come previsto per modificare la Carta. Un lungo applauso dell’aula di Montecitorio ha accompagnato il passaggio finale con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti, quest’ultimi tutti di Fratelli d’Italia.

L’articolo 9 com’era e com’

La prima modifica, nella parte della Costituzione in cui si enunciano i principi fondamentali, riguarda l’articolo 9, dai padri costituenti dedicato alla tutela del patrimonio paesaggistico e storico artistico.

Fino a marted scorso la sua formulazione era questa: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Con la modifica l’articolo 9 acquisisce un ulteriore comma che recita cos: Tutela l’ambiente, la biodiversit e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

L’articolo 41, com’era e com’

La seconda modifica interviene invece sull’articolo 41, dedicato alla libert di iniziativa economica.

Prima di marted la formulazione era questa: L’iniziativa economica privata libera. Non pu svolgersi in contrasto con l’utilit sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert, alla dignit umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch l’attivit economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Dopo il voto di marted invece, l’articolo 41 reciter cos: L’iniziativa economica privata libera. Non pu svolgersi in contrasto con l’utilit sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libert, alla dignit umana. La legge controlla i programmi e i controlli opportuni perch l’attivit economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e
ambientali.

10 febbraio 2022 (modifica il 10 febbraio 2022 | 16:27)



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Adriana Logroscino , 2022-02-10 22:39:40
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